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Diritti umani

Approvata dalla Camera dei Deputati la Legge sul Diritto all’oblio oncologico

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Il testo, approvato a Montecitorio con 281 voti a favore e nessun contrario,ora passa al Senato ed introduce il c.d. “diritto all’oblio oncologico” per assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione

Di Mario Pavone

E’ stata approvata all’unanimità dalla Camera dei Deputati la Legge per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, la cosiddetta legge sull’oblio oncologico.

Il testo, approvato a Montecitorio con 281 voti a favore e nessun contrario, ora passa al Senato ed introduce il c.d. “diritto all’oblio oncologico” per assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori.

Si tratta di una Legge significativa per la tutela da ogni discriminazione deii guariti da una malattia che miete vittime ogni giorno ….

In effetti,il testo approvato del  Disegno di legge nr. 2548 del 2022 definisce il diritto all’oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologi ca.

Prima della nuova Legge approvata va ricordato che questo diritto non era riconosciuto dal nostro Ordinamento e la legislazione vigente e le prassi contrattuali prevedevano l’effettiva possibilità di svolgere indagini sullo stato di salute sia dei richiedenti che dei contraenti.

Modificando l’attuale quadro normativo in tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi la Legge approvata prevede ora che,ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratt, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.

Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Tale principio costituisce un risultato importante in relazione all’acquisizione di informazioni sul background sanitario, anche in materia di adozioni e di accesso ai concorsi per pazienti guariti dal cancro.

Sta di fatto che sino ad oggi la legislazione attualmente vigente e le prassi contrattuali contemplavano l’effettiva possibilità di svolgere indagini sullo stato di salute sia dei richiedenti che dei contraenti atteso che nel caso di pregresse patologie oncologiche, compagnie assicurative e banche si basino sulla storia medica del fruitore del servizio per giustificare l’imposizione di oneri ulteriori rispetto a quelli comunemente previsti. Senza contare che l’individuazione di tali patologie nel passato della persona incide spesso anche sulla valutazione del rischio dell’operazione e quindi della solvibilità del consumatore.

Viene,inoltre,attribuita al Garante per la protezione dei dati personali la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Il diritto all’oblio oncologico,diviene,quindi un diritto soggettivo secondo il quale le persone guarite da un tumore possono scegliere di non fornire informazioni sulla loro malattia pregressa anche in determinate circostanze. Il fatto di non essere più tenuti a dare tali informazioni rappresenta, per chi ha superato una malattia oncologica la possibilità di chiudere, una volta per tutte, tale capitolo della propria vita, anche a livello psicologico. Non solo, ma il diritto all’oblio oncologico porta con sé anche tutta una serie di maggiori garanzie per la persona.

Il Testo approvato,in maniera palmare,riconosce  “il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell’accesso all’adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi” con  la conseguente esclyusione dii ogni obbligo di dichiarare di avere avuto un cancro.(sic!!)

A farsi portavoce dell’esigenza di cambiare questa impostazione lesiva dei soggetti è stato un gruppo di Associazioni legate al tema, tra cui la Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) che hanno evidenziato al Legislatore l’illegittimità della richiesta d’informazioni circa il pregresso stato di salute di un ex oncologico come forma di discriminazione diretta in svariati settori e proprio ai danni della persona guarita da tumore.

Un esempio su tutti rè costituito dalle pratiche assicurative o di finanziamento che vengono rifiutate da parte di istituti di credito ed assicurazioni, per non parlare dell’accesso alle adozioni.

Va,pure ricordato che il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 16 febbraio 2022 avente ad oggetto “Rafforzare l’Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/ 2267(INI),al paragrafo 125, nell’enunciare i campi d’azione, stabiliva che” entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all’oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del tratta­mento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età”.

Infine,va sottolineato che la Legge sul diritto all’oblio oncologico è già stata adottata da altri Stati europei. Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo si sono già dotati di specifici strumenti legislativi che impedi­scono agli operatori bancari e assicurativi di considerare la storia clinica del consumatore già affetto da patologia oncologica una volta trascorso un determinato periodo di tempo dalla guarigione.

Sul punto, l’articolo 2 della Legge sul diritto all’oblio oncologico stabilisce gli obiettivi da perseguire nel settore dei contratti bancari e assicurativi.

Il primo comma pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salutee, in particolare, patolo­gie oncologiche pregresse – in sede di sti­pula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi ban­cari e finanziari quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in as­senza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è in­sorta prima del ventunesimo anno di età.

Il comma 2 specifica inoltre che, trascorso il medesimo periodo, tali informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente.

L’articolo 3 interviene invece in materia di procedure d’adozione modificando specifiche disposizioni della Legge 4 maggio 1983, n. 184.

In particolare, viene modificato il comma 4 dell’articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono for­mare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell’idoneità all’adozione, anche lo stato di salute.

La modifica incide sul perimetro delle relative indagini, specificando che esse non possono avere ad oggetto una pa­tologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

L’articolo 4  propone, infine, d’istituire presso il Ministero della Salute un nuovo organo di vigilanza.

Nasce così la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche.

Si tratta di un organo destinato a vigilare sull’effettiva attuazione della legge e a raccogliere le eventuali segnalazioni da parte dei cittadini. Laddove necessario, la Consulta andrebbe quindi ad inoltrare tali segnalazioni alle autorità di vigilanza del settore bancario (la Banca d’Italia) e assicurativo (l’IVASS).

“Liberi di contrarre un mutuo, di stipulare un’assicurazione, di adottare un figlio senza più limiti, discriminazioni né maggiori oneri”. È questa, secondo il Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute, Ugo Cappellacci, la rivoluzione della nuova Legge sull’oblio oncologico appena approvata alla Camera.

E’, afferma, “una rinascita sociale per oltre un milione di guariti dal cancro”.

Il diritto all’oblio oncologico, sottolinea Cappellacci, “passa l’esame della Camera in tempi record, dopo la velocissima riunificazione dei testi in Commissione, a dimostrazione di quanto sia sentito il tema anche nell’emiciclo della Camera dei Deputati”.

Dai tumori, sottolinea, “si può guarire e si guarisce sempre con maggior successo” e il diritto all’oblio è “una rinascita sociale: un messaggio di speranza e di libertà anche per chi lotta contro questo male che coinvolge oltre tre milioni di persone nel nostro Paese. Dietro ai numeri, ci sono persone, storie di vita, famiglie che possono finalmente ricominciare il loro cammino”.

Questa legge,  “fa seguire alla guarigione fisica anche quella sociale attraverso una ‘cura’ giuridica che restituisce i diritti, gravemente compressi dalla malattia. Dopo il passaggio al Senato, finalmente l’Italia potrà allinearsi alla legislazione più avanzate in Europa”.

Quello di oggi è un passo in avanti importante che restituisce dignità, libertà e speranza a milioni di persone”.

La speranza è quindi quella di potere presto scrivere un aggiornamento sul tema di cosa dice la Legge sul diritto all’oblio oncologico anche per quanto riguarda l’Italia con la definitiva approvazione in Senato…

Mario Pavone è Avvocato Cassazionista … Docente in Master per la Sicurezza e Relatore in Convegni e Seminari. Autore di varie pubblicazioni e di numerosi articoli di Diritto e Procedura penale, Criminologia, Diritto dell’Immigrazione ed in tema di Vittime di Reato pubblicati sulle principali Riviste Italiane.

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