Italia
La riforma del sostegno all’editoria in sintesi
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Il 4 dicembre 2016 noi della REA votiamo NO
La legge prevede l’istituzione, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale” (art. 1, comma 1). Il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all’art. 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione; e a incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici, anche nel settore dell’informazione digitale. Il Fondo sarà alimentato innanzitutto con le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (per il 2016, in base al disegno di legge di assestamento A.C. 3974, le risorse dovrebbero ammontare a 157,9 milioni di euro). Confluiranno nel fondo anche le risorse statali destinate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tali risorse ammontano attualmente a euro 48 milioni per l’anno 2016; 47,8 milioni di euro per l’anno 2017 e 46,3 milioni di euro per l’anno 2018.
In tale fondo confluiranno anche: • le “maggiori entrate” derivanti dal canone RAI, nel limite di 100 milioni nel biennio 2016-2017; • le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1% del reddito complessivo dei: ?concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; ?società operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta; ?altri soggetti che esercitano l’attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.
Il Fondo sarà ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con un futuro DPCM.
Una percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l’innovazione dell’offerta informativa nel campo dell’informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale.
I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti saranno stabiliti con ulteriore DPCM, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.
La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.
Nei limiti delle risorse del Fondo è prevista l’erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, che sostituisce le attuali riduzioni tariffarie. I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l’erogazione del contributo dovranno essere definiti con un regolamento di delegificazione.
Come si vede, gran parte della effettiva portata del provvedimento dipenderà dai decreti che saranno adottati, auspicabilmente in breve tempo.
La legge delega il Governo (entro sei mesi dell’entrata in vigore della legge) a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e a incentivare gli investimenti per l’innovazione dell’offerta informativa. Si prevede la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi, stabilendo quale condizione necessaria per il finanziamento l’esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale e la costituzione come: ?cooperative giornalistiche; ?enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; ?limitatamente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro
Inoltre, si prevede il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per: ?imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche; ?imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti; ?associazioni dei consumatori; ?imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
Sono esclusi esplicitamente dai contributi: organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; periodici specialistici; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.
Ulteriori requisiti sono:
a) la costituzione dell’impresa e della testata da almeno 2 anni; b) il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro; c) l’edizione della testata in formato digitale (eventualmente anche in parallelo con l’edizione in formato cartaceo); d) l’obbligo di dare evidenza, nell’edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti; e) l’obbligo di adottare misure idonee a contrastare ogni forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna.
Il calcolo dei contributi dipenderà da una serie di criteri: ?la previsione di un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, ?la graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute (comunque non inferiore al 30 % delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20% per le testate nazionali), ?la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale, ?la previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni e per azioni di formazione, nonché per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, ?la previsione di criteri di calcolo specifici per le testate on line che producono contenuti informativi originali, ?la riduzione del contributo per le imprese che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di € 240.000 annui. Altri criteri riguardano la definizione di regole di liquidazione dei contributi quanto più possibili omogenee e la semplificazione del procedimento, per accorciare i tempi di liquidazione, nonché l’introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale e di finanziamenti per progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione
Nell’ambito della delega si prevede, inoltre, l’incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative (art. 2, comma 2, lett. n).
L’art. 3, co. 1-3, della legge reca disposizioni applicabili a decorrere dai contributi relativi all’anno 2016 e che riguardano, fra l’altro: • il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa, • l’erogazione del contributo in due rate, • i tempi e le modalità di presentazione delle domande, • l’introduzione della definizione di testata.
L’art. 3, co. 4, lett. c), della legge reca la definizione di quotidiano on line: una testata giornalistica regolarmente registrata presso una cancelleria di Tribunale, il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti o dei professionisti e che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line.
Inoltre la testata non deve esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea e deve produrre principalmente informazione.
E ancora: deve avere una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana e che non essere un semplice aggregatore di notizie.
La legge conferisce al Governo la delega a dettare regole che innovino il sistema distributivo dei giornali, in chiave di liberalizzazione, assicurando agli operatori parità di condizioni e garantendo il pluralismo delle testate in tutti i punti vendita
Sono state dettate disposizioni specifiche per i canali di vendita online, in particolare escludendo la limitazione dell’impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formula commerciale e modalità di pagamento.
La legge delega il Governo: • a provvedere alla razionalizzazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, • all’incremento – nella direzione di un progressivo allineamento con la disciplina generale – dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti; • alla revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e agli stessi prepensionamenti. Viene ribadito che nessuno può esercitare la professione di giornalista, né assumere il relativo titolo, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’ordine regionale o interregionale competente. Rimangono ferme le sanzioni già previste a legislazione vigenti.
L’art. 4 interviene sul tema dell’equo compenso, stabilendo in primo luogo una proroga per la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico (art. 2 L. 233/2012), che durerà in carica fino all’approvazione della futura delibera che definirà l’equo compenso e al completamento degli ulteriori adempimenti in materia.
L’art. 7 della legge estende a regioni, province, città metropolitane e comuni l’autorizzazione ad avvalersi delle agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi, già prevista per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con aggiudicazione a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara.
L’art. 9 della legge prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a 10 anni ed è preceduta da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio.
La concessione è affidata con DPCM, con il quale è approvato lo schema di convenzione. Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, insieme con una relazione del Ministro dello Sviluppo Economico sugli esiti della consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione Parlamentare di Vigilanza.
La convenzione con la società concessionaria è stipulata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Fino alla data di entrata in vigore del DPCM, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dal 31 ottobre 2016, data di scadenza della concessione in atto, continuano a trovare applicazione la concessione e la relativa convenzione già in atto.
Il trattamento economico di dipendenti, collaboratori e consulenti RAI, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, non può superare € 240.000 annui. Ai fini del rispetto di tale limite, non si applicano le esclusioni riferite alle società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.
Revisione del sistema dei contributi con il fondo per il pluralismo e l’informazione, con previsione di suo sostentamento anche tramite l’extragettito del canone e un contributo speciale (attesi DPCM attuativi).
Introduzione di un contributo per le spese di telefonia e connessione dati nell’ambito delle risorse del fondo.
Incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su emittenti televisive e radiofoniche locali (delega al Governo).
Proroga della commissione sull’equo compenso dei giornalisti.
Riforma della concessione del servizio pubblico (atteso DPCM) e tetto al trattamento economico di dipendenti, consulenti e collaboratori RAI.