Attualità
Nuove norme contro i maltrattamenti sugli animali
Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl 1308 che inasprisce le pene a chi infligge maltrattamenti agli animali.
di Giuliana Scrocca
Gli animali domestici sono inseriti ormai nelle nostre case e vengono amati ed assimilati ad un altro componente della famiglia, negli ultimi anni poi sono nati negozi a loro dedicati dal cibo al vestiario nonché anche a trattamenti di bellezza ma purtroppo non tutti li amano e rispettano come si dovrebbe tanto che pochi giorni fa il Senato ha dovuto approvare in via definitiva il ddl 1308 indurendo le pene a chi infligge maltrattamenti a queste povere bestiole infatti al titolo IX del libro II del codice penale è stato inserito il seguente titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento per gli animali. Articolo 544bis – (Uccisione di animali) che recita “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”.
Tale ddl ha finalmente cambiato l’approccio del Codice Penale ai reati contro gli animali: il bene da tutelare non sarà più il “sentimento” umano “per” gli animali, ma gli animali saranno direttamente portatori di diritti e saranno destinatari della tutela giuridica prestata dalle norme. Analizziamo la nuova normativa:
Le pene sono state inasprite contro ogni comportamento sugli animali, in particolare se i maltrattamenti di animali avvengono durante spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e verso chiunque organizza o promuove questo tipo di spettacoli e anche per chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, le pene sono inflitte anche verso chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddette.

Una ulteriore ipotesi di reato è prevista per le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate con gli animali applicandosi a chi infrange anche le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal libro I del codice delle leggi antimafia. Il concorso nell’attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra. Questa previsione- ha spiegato il relatore- è spiegabile dalla prassi invalsa nella criminalità organizzata di avvalersi, ai fini dell’esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti e la pubblicità di questi contenuti, interdicendone l’attività di riproduzione.
Nel caso di uccisione di animali la nuova legge innalza la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto sia commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, si prevede un aumento sensibile della pena, che sarà della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.
Viene altresi punito con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, senza necessità, uccida o renda inservibili o comunque deteriori tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, prevedendo la contravvenzione in caso di abbandono di animali. Vengono aumentate le pene anche in caso di uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette. Infine si introduce il divieto di utilizzare a fini commerciali pellicce e pelli di gatti della specie felis catus.
Inoltre gli animali sequestrati e confiscati con la nuova legge vengono affidati alle associazioni o agli enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Gli animali possono essere altresì affidati a singole persone fisiche. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati. L’affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato. Viene posto a carico dell’indagato o imputato proprietario il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all’accertamento per uno dei reati di maltrattamento suddetti.

Il divieto vige anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. Fatta salva la possibilità di affido definitivo. Si introduce altresi’ un nuovo articolo al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. In caso di condanna dell’ente si applicano anche le sanzioni interdittive previste dal n. 231. Si modifica anche la legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da affezione e da compagnia. In materia di traffico illecito di animali da compagnia si prevede un inasprimento della cornice sanzionatoria.
Vengono inoltre inasprite le pene in caso di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia. Si vieta altresi’ al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora, tenendoli legati con la catena o altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. Restano ferme l’eccezione dei casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e altre leggi speciali.
E’ da sottolineare che nella nuova normativa nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno degli animali, si prevede che debba essere sentito anche il Ministro dell’ambiente per l’emanazione del decreto del Ministro dell’interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie Forze di polizia per assicurare maggiore applicazione delle sanzioni e per favorire la necessaria protezione degli animali maltrattati.
