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Diritti umani

La difficoltà delle previsioni nelle procedure giudiziarie minorili

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Tra gli aspetti più comuni e di indubbio rilievo in ambito minorile, per le conseguenze che possono scaturirne, è la valutazione delle capacità genitoriali.

 di Antonio Virgili – vicepresidente Lidu onlus odv

Sono l’orientamento finalistico e la necessaria individualizzazione dell’azione giudiziaria a imporre un ruolo insostituibile e in continua espansione ai giudizi prognostici, cioè di previsione. Ciò sia in ambito civile che penale, in quest’ultimo, per realizzare le finalità di prevenzione assegnate alla pena, sia nella fase di formulazione teorico-astratta delle cornici edittali, sia in quella di applicazione concreta del trattamento sanzionatorio.  Per formulare previsioni è però necessario un notevole sforzo di coordinamento tra nozioni scientifiche, legislazione e prassi, ricorrendo alle consulenze specialistiche”.

Tra gli aspetti più comuni e di indubbio rilievo in ambito minorile, per le conseguenze che possono scaturirne, è la valutazione delle capacità genitoriali.  Tale valutazione, che include contenuti diagnostici ma anche prognostici, è prevalentemente ascritta agli esperti di area psichiatrica e psicologica i quali, a volte, intendono la necessaria “interdisciplinarità” solo come somma di diverse specializzazioni psicologiche e psichiatriche piuttosto che con l’apporto di antropologia e sociologia, che pure sarebbero essenziali parlando di famiglia e di genitori. Va premesso che, in generale, si ritiene che alcune consulenze specialistiche scontino le incertezze ed i limiti delle scienze umane e sociali; d’altro canto, anche il diritto si fonda in buona misura su un approccio probabilistico più che su certezze assolute e sempre misurabili. Molti giudizi e accertamenti non sono basati su dati costruiti con la metodologia delle scienze naturali, né tali scienze possono sempre intervenire a supporto.

Tuttavia, nel caso del diritto non si manifesta allo stesso modo un pregiudizio negativo circa l’attendibilità delle conclusioni. Si potrebbe quasi parlare i due pregiudizi opposti: quello negativo sull’attendibilità delle prognosi e quello positivo sull’accertamento del fatto. Oltre ai reali o presunti limiti delle scienze umane e sociali, il deficit di attendibilità dei giudizi prognostici dipende tuttavia anche dall’oggetto della previsione indicato dal legislatore e, forse, dalla stessa terminologia utilizzata, quando si chiede di “valutare”, “accertare”, “possedere o meno” alcune caratteristiche, i cui contorni definitori risultano spesso poco netti, se non vaghi.  Ciò è tanto più vero, e potenzialmente critico, quanto più ci si volge alle previsioni circa futuri comportamenti o possibili futuri danni futuri. Ad esempio, nella “capacità genitoriale”, la presenza di alcuni deficit, o di lievi disturbi, o di una personalità non pienamente conforme ad alcuni parametri, o il riscontro di alcuni comportamenti passati, non si possono misurare con modalità semplici essendo difficilmente riducibili ad unità elementari separabili tra loro, o circoscrivibili in categorie meno complesse.  Per non parlare dell’interferenza delle aspettative culturali e delle norme sociali, che certo non semplificano le analisi e neppure le previsioni.

Per comprendere il grado di attendibilità delle previsioni, non è secondario l’aspetto che riguarda la struttura logica dei giudizi prognostici, ossia se questi ultimi abbiano natura prevalentemente abduttiva, induttiva oppure deduttiva. Secondo un orientamento dottrinale il giudizio prognostico sarebbe un ragionamento di tipo deduttivo. In ciò si differenzierebbe, ad esempio, dall’accertamento del fatto di reato e della responsabilità dell’imputato, che è invece un ragionamento abduttivo. Nella prognosi il giudice non va alla ricerca della migliore spiegazione del caso sulla base delle evidenze raccolte; non spiega i fatti del passato attraverso i fatti del presente. Al contrario, il ragionamento prognostico avrebbe prevalentemente natura deduttiva: muove dall’antecedente al conseguente, dalla causa all’effetto e non viceversa. Secondo un diverso orientamento, nell’ambito dei giudizi prognostici trova spazio il metodo dell’abduzione, in quanto si tratterebbe di analizzare una situazione di fatto data, con lo scopo di formulare possibili ipotesi intorno alle conseguenze che da essa possono discendere. Nella prognosi si dovrebbero formulare ipotesi che appaiano “ragionevolmente possibili” sulla base degli elementi di conoscenza e delle indicazioni di cui si dispone nel momento in cui si formula la previsione.

Naturalmente, escludendo le ipotesi su accadimenti futuri che contrastino con le evidenze disponibili.  In entrambi i casi risulta estremamente delicato il rapporto con il sapere scientifico: non solo per sostenere e validare le previsioni, ma anche per controllare la razionalità empirica di talune generalizzazioni prognostiche formulate dal legislatore. In generale, la scienza è per sua natura riflessiva, probabilistica, incerta; alle scoperte seguono fasi di rielaborazione lenta e di consolidamento.  Inoltre, nel citato caso di decisioni sulla capacità genitoriale è necessario individualizzare l’intervento, per le persone specifiche e i contesti specifici.  Non solo, le prognosi coinvolgono non di rado anche gli eventuali percorsi di sostegno, le terapie, ecc. In altri termini, c’è l’idea che l’intervento giudiziario non solo debba essere individualizzato ma che sia anche transitorio, “in divenire”, idea tanto più forte quanto più si parla di minorenni, ovvero di persone nella fascia d’età tipica delle trasformazioni.  In questi casi il danno eventuale non sarebbe solo quello attuale (più verificabile) ma anche quello futuro, quale possibile compromissione del processo di sviluppo del minorenne. Un intervento transitorio necessita, a maggior ragione, di diagnosi chiare e di prognosi, ossia giudizi, valutazioni e stime sul futuro comportamento delle persone.  Elementi sulla base dei quali sia possibile modificare il contenuto della risposta al disagio (reato, o omissione) per lascare aperta la possibilità di interventi successivi, di risistemazioni parentali, o genitoriali, o di recupero.  Ciò avviene in un contesto nel quale bisogna pure rapportarsi alle esigenze attinenti alla praticabilità, ai tempi, ai costi degli strumenti (quelli criminologici o psichiatrici) di cui si intenderebbe fare uso, entro regolamenti e contesti normativi che non sempre consentono di fruire, all’interno delle procedure, di tutto ciò che le scienze empirico sociali e psicologiche possono offrire.

Le consulenze specialistiche hanno comunque lo scopo, per quanto le conoscenze scientifiche e professionali di un dato momento lo consentano, di ridurre i margini di errore.  Infatti, sempre più spesso, specialmente nei processi minorili, le massime di comune esperienza sono arricchite dagli apporti provenienti da esperti, detentori di saperi extra giuridici, attraverso le CTU, abitualmente affidate a psichiatri e psicologi. Tale frequente uso, certamente opportuno e utile, va però realizzato sempre con attenta cautela, poiché esiste il rischio di cadere in conclusioni approssimative o distorte, cosa che è accresciuta dal fatto che il giudizio prognostico è strutturalmente rivolto al futuro e quindi non suscettibile di una effettiva verifica empirica, a meno di formulare decisioni temporanee ipotizzando future ulteriori verifiche, soluzione che a volte contrasta con altre esigenze processuali.  Siccome tali valutazioni possono condurre a decisioni limitative della sfera giuridica del soggetto destinatario del provvedimento (ad esempio casi di inidoneità genitoriale), o a potenziali pericoli per delle persone, è importante che si abbia una chiara cognizione delle caratteristiche di tali apporti.  Se, ad esempio, in una consulenza si usa l’espressione “significativa possibilità” che qualcosa si verifichi, a quale limite/livello ci si riferisce? A quello teorico, astratto, ad uno limitato contestuale (ottenuto con quale metodo?) o ad uno individuale specifico?

L’attendibilità delle indicazioni prognostiche, che sono sempre più richieste, conformemente all’orientamento della Corte di Cassazione, presenta ancora, di fondo, una certa fragilità della quale tener conto, per i possibili conseguenti rischi, metodologici, scientifici e, ovviamente, giudiziari.  Con una aggiunta di ambiguità che in parte è insita già nella denominazione di “tecnico” per cui, si dedurrebbe, sia qualcosa di oggettivo, certo e sindacabile solo da altri tecnici della stessa specializzazione.  Ma, come gli studiosi di storia della scienza sanno, la psichiatria stessa è stata a lungo considerata dalla medicina una “scienza approssimativa”, dalla quale si è progressivamente separata, e altrettanto si è detto della psicologia, che si è sviluppata, a sua volta, dall’incrocio di filosofia, medicina e psichiatria. Ciò richiama al fatto che, nonostante le formalizzazioni, le competenze tecniche oramai prevalenti nella maggior parte delle consulenze richieste, appartengono a scienze ancora recenti e all’interno delle quali talvolta le differenze di approccio prevalgono sulle visioni comuni.  Negli ultimi decenni, la psicologia ha tratto vantaggio dai successi della psichiatria per consolidare la propria immagine di scienza formalizzata, e il DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), manuale di origine psichiatrica, è oramai riferimento pressoché indiscusso anche in ambito psicologico, unitamente a batterie di test variamente formalizzati.  Il DSM, considerato da alcuni una sorta di Bibbia assoluta di riferimento, consente di formulare diagnosi di disturbo mentale ottenute confrontando i comportamenti della persona con quelli elencati nelle liste di controllo contenute nel DSM, comportamenti di fatto inseriti nel DSM da psichiatri, a maggioranza, durante riunioni dell’Associazione Psichiatrica Americana.

Sebbene sia prassi procedere per lunghe verifiche e aggiustamenti che coinvolgono gli esperti della disciplina, come molti psichiatri sostengono, a differenza del resto della medicina, i disturbi mentali non sono però sempre dedotti tramite un procedere medico-scientifico verificabile, ma per approssimazioni successive. Non è raro che la stessa persona, visitata da due psichiatri, ne venga fuori con due diagnosi completamente diverse, cosa che nelle aule giudiziarie di alcuni Paesi succede con una certa frequenza. Ciò specialmente quando si tratti di manifestazioni multidimensionali non chiaramente patologiche. Così, capita che il perito della difesa sostenga l’incapacità d’intendere e volere, mentre quello dell’accusa sostenga il contrario, e non esistono test oggettivi – esami del sangue, TAC, analisi cerebrali mirate, ecc. – per verificare chi dei due abbia ragione secondo i canoni tradizionali della scienza.  Si può portare come ulteriore esempio anche il caso dell’ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività), introdotto nel DSM IV dopo parziale introduzione nel DSM III, ma per il quale, secondo le conclusioni del comitato di studio sull’ADHD dell’Istituto Nazionale USA per la Salute Mentale: Non abbiamo un test indipendente e valido per l’ADHD, e non ci sono ancora dati che indichino che esso sia dovuto a un malfunzionamento del cervello.”

Certo non si negano i costanti sforzi di regolare, definire metodologicamente e verificare le tipologie diagnostiche, ma occorre tenere presente che la sola formalizzazione statistica è pura immagine se le premesse e la metodologia sono già in partenza carenti. Sempre per restare all’esempio dell’ADHD, lo psichiatra Leon Eisenberg, definito il padre scientifico dell’ADHD, affermò che secondo lui uno psichiatra infantile dovrebbe in realtà anzitutto cercare di stabilire le cause psicosociali che possono provocare determinati comportamenti: I genitori litigano? Vivono insieme? Ci sono problemi in famiglia?  E aggiunse: “Si tratta però di un processo che richiede molto tempo, e quindi prescrivere una pillola per l’ADHD è molto più veloce “. Intendendo anche dire che la psichiatria spesso usa con molta facilità i farmaci per dimostrare la propria capacità di intervento. In altro contesto, a volte è capitato di leggere, in diagnosi neuropsichiatriche relative a giovani studenti, che in essi si riscontrano “timidezza e introversione” e ci si chiede se queste siano disturbi, patologie, deficit o non piuttosto metafore sociali alquanto approssimative.   

Senza voler scendere in approfondimenti metodologici ed epistemologici, se tali dubbi persistono tra gli stessi psichiatri per le diagnosi che pure, nell’immaginario comune – almeno quello italiano -, appaiono spesso “superiori e più autorevoli” di quelle psicologiche, ci si dovrebbe imbattere più frequentemente in dubbi e cautele nell’uso delle diagnosi, e ancor più delle prognosi, sia psichiatriche che psicologiche. Ciò specialmente quando esse siano usate per negare diritti, limitare la libertà personale, formulare previsioni complesse. Ѐ evidente che se le “diagnosi” sono talvolta approssimazioni, certo utili ma non assolute, le prognosi sono a maggior ragione solo eventi stimati in modo probabilistico e quindi dovrebbero essere usate con ancora maggior cautela. Ciò sebbene la stessa Cassazione auspichi la presenza di indicazioni prognostiche.

Indicativa di tale orientamento la motivazione dell’accoglimento di un ricorso (Cass. n. 14436/2017):“Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali”.  Si ipotizza cioè una possibile misurazione qualitativa, quantitativa e temporale di fattori complessi (quali l’elaborazione di un progetto di responsabilità), queste però appaiono aspettative alquanto ottimistiche.

Lo stesso strumento del colloquio diretto con genitori o minorenni andrebbe considerato con cautela, come in effetti sempre dovrebbe essere, inclusi i colloqui realizzati da avvocati, assistenti sociali, curatori, tutori e giudici. Per gli psichiatri si dice che ogni clinico ha un proprio stile nell’acquisire informazioni dai pazienti e spesso ha anche uno stile diverso per pazienti diversi, a causa delle caratteristiche sia dei pazienti stessi che dello stesso clinico. Il modo di intervistare il paziente necessita di un’interpretazione della qualità delle informazioni raccolte, per cui il clinico dovrebbe assicurarsi che il paziente abbia ben compreso le domande, se è stato sincero, se le risposte sono condizionate dalla patologia o disturbo al punto da rendere inattendibile quanto riferito, se le condizioni ambientali o la relazione medico-paziente può aver influito negativamente, eccetera. Ne derivano dei margini di arbitrarietà e di soggettività che influenzano l’affidabilità del giudizio diagnostico, anche quando riferito a precisi criteri diagnostici e a definite metodologie e tecniche di intervista. L’affidabilità richiede, inevitabilmente, tempo, contesti adeguati ed esperienza. Queste riflessioni non inducano a sminuire l’importanza delle consulenze tecniche psichiatriche o psicologiche, la ricerca scientifica è utile proceda libera di esplorare nuove frontiere; quindi, è normale che nascano nuove etichette diagnostiche e che si usino le conoscenze acquisite a un dato momento, tuttavia, in attesa di possibili conferme che potrebbero, ad esempio, venire dalle neuroscienze, è auspicabile un approccio diffusamente cauto, che però rischia probabilmente di essere in contrasto con l’esigenza di ridurre i tempi e i costi delle procedure.

  Tornando all’esempio della genitorialità, essa consiste nel processo di promozione e sostegno dello sviluppo fisico, emotivo, sociale e intellettuale di un bambino, che va dall’infanzia sino all’età adulta.  Concetto che si rivolge alla complessità del processo di crescere un bambino, e non esclusivamente alla relazione biologica.  L’idoneità genitoriale viene enunciata dal legislatore all’articolo 337 ter del Codice civile, rubricato “provvedimenti riguardo ai figli” che recita: – “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Qualora si chieda l’accertamento dell’idoneità genitoriale, un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) dovrà necessariamente verificare e valutare sulla base di questa norma, una serie di parametri.  Nella prassi, talvolta ci si imbatte in complicati test psicologici e nello studio della personalità dei genitori, sebbene la personalità del genitore possa avere rilievo marginale ai fini della capacità genitoriale. Il rischio di valutare la personalità dei genitori per rispondere al quesito sull’idoneità genitoriale sta nel fatto che da un lato si potrebbe determinare la responsabilità del genitore non sulla base delle risultanze peritali (metodo accesso, cura, educazione), ma attraverso le caratteristiche del genitore stesso.  Dall’altro lato, c’è il rischio che il consulente, motivando qualsiasi comportamento, arrivi a creare una “via di fuga” della responsabilità genitoriale dovuta alla personalità.

Invece, spesso assente, o molto a margine, la “valutazione” del gruppo sociale e dell’ambiente sociale in cui si trovano a vivere i componenti della famiglia. Sembra quasi di rifarsi a modelli di genitori ideali, sempre calmi e sorridenti, che non gridano, non dicono parolacce, non fanno gesti inconsulti, ma si intrattengono sempre e in modo positivo con i figli, sono equilibrati e rispettosi, godono di ottimo carattere e hanno personalità bilanciata, raramente sono stressati, hanno adeguati mezzi economici e sono di buona cultura, non causano litigi tra coniugi, ecc..  Sarebbe bello, ma quanto è realistico?

Il genitore può essere privato e quindi dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale quando viola, trascura o abusa dei doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del figlio.   Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 9763, 08.04.2019 (Cass. civile sez. I), ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio – in quanto, come nella specie relativa alla decadenza dalla potestà genitoriale, veicola nel processo un fatto idoneo a determinare una decisione di segno diverso – integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.  Coerente orientamento, purché applicato con le cautele prima suggerite.  Anche perché, sembra di aver compreso che un “fatto storico” sia un accadimento fenomenico esterno alla dinamica del processo, dunque alla sequela di atti e attività disciplinati dal codice di rito, e abbia pertanto natura e portata diverse rispetto al “fatto processuale” quale è la C.T.U., che ha funzione di ausilio del giudice nella valutazione di fatti ed elementi acquisiti (c.d. consulenza deducente) e che, in certi casi, come per la responsabilità sanitaria, assurge a fonte di prova dell’accertamento dei fatti (c.d. consulenza percipiente). Non risulta facile bilanciare esigenze, conoscenze, procedure, tempi e norme.

In conclusione, è utile riportare le linee guida SINPIA (Società ital. di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza) per riflettere sui relativi punti critici. Le linee guida affermano che: “gli specialisti possono offrire un contributo positivo nel rispetto di alcune condizioni: – quando sono in grado di stabilire con gli utenti inviati dalle agenzie sociali un rapporto che abbia una finalità ed un significato comprensibile a priori e ben definito; – quando è possibile individuare con chiarezza la natura del quesito che viene loro posto; – quando il quesito che viene posto è pertinente con la cultura psicologica e psichiatrica; – quando gli specialisti sanno essere trasparenti nell’indicare il tipo di cultura alla quale fanno riferimento;  – quando gli specialisti sono consapevoli e sanno dichiarare il grado di “validità” scientifica del loro apporto.  [in AA.VV., Manuale di valutazione delle capacità genitoriali, Maggioli 2011, pag.12]          L’invito alla cautela vale dunque per tutti e si potrebbe basare sulla riflessione del premio Nobel Daniel Kahneman, cioè che: «paradossalmente, è più facile elaborare una storia coerente quando si sa poco e ci sono meno tessere da far quadrare nel puzzle. La nostra consolatoria fiducia che il mondo sia dotato di senso poggia su un fondamento sicuro: la nostra capacità pressoché illimitata di ignorare la nostra stessa ignoranza».  (da D. Kahneman, Pensieri lenti e veloci, Milano, 2012)

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