Ambiente & Turismo
Chi inquina paghi

Un’azienda che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.
di Antonio Virgili – vicepresidente Lidu onlus
L’ambiente è oggetto in Italia di protezione costituzionale diretta (art. 9) ed indiretta (art. 32), in virtù di norme non meramente programmatiche, ma precettive, che, pertanto, impongono l’ascrizione all’area dell’illecito giuridico di ogni condotta lesiva del bene protetto, tanto più se realizzata: 1. – nello svolgimento di attività già per loro natura intrinsecamente pericolose; 2. – nell’ambito di un’iniziativa imprenditoriale, che, in quanto costituzionalmente conformata dal canone del rispetto della “utilità sociale” (art. 41), è, inter alia, vincolata alla salvaguardia della salubrità dell’ambiente, la cui compromissione è evidentemente contraria alla “utilità sociale”. Allo stesso tempo, la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale stabilisce le norme basate sul principio «chi inquina paga». Ciò significa che un’azienda che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi. La direttiva definisce il danno ambientale come:
- un danno che incida significativamente sullo stato ambientale (ecologico, chimico o quantitativo) delle risorse acquatiche, quali definite nella direttiva 2000/60/CE, la direttiva europea sulle acque, e nella direttiva 2008/56/CE, la direttiva sulla strategia per l’ambiente marino;
- un danno al terreno che crei un rischio significativo per la salute umana;
- un danno a specie e habitat naturali protetti che incida in modo negativo sulla conservazione, così come definita nella direttiva 2009/147/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e nella direttiva 92/43/CEE, la direttiva sugli habitat naturali.
La definizione comprende lo scarico di inquinanti nell’aria (poiché influiscono sulle condizioni del terreno e delle acque), nelle acque interne superficiali o sotterranee e qualsiasi rilascio deliberato nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, quali definiti nella direttiva 2001/18/CE. In relazione al campo di applicazione, ci sono due scenari nei quali si verifica la responsabilità:
- danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III della direttiva, quali:
- industrie energetiche,
- produzione e trasformazione dei metalli,
- industrie minerarie,
- industrie chimiche,
- gestione dei rifiuti,
- produzione su larga scala di cellulosa, carta e cartone, tintura tessile e concerie,
- produzione su larga scala di cibo, carne e prodotti a base di latte;
- danno ambientale a specie protette e habitat naturali (o minaccia imminente dello stesso) causato da una delle attività professionali non elencate nell’allegato III, in caso di comportamento doloso o colposo dell’azienda.
I principi base ai quali si è ispirata la norma ambientale italiana, la disciplina dettata dal Codice dell’Ambiente sulla bonifica dei siti contaminati, è quindi fortemente di derivazione europea sebbene si basi su diritti costituzionali. Il principio “chi inquina paga”, in particolare, impone, per usare un linguaggio economico, di allocare le esternalità negative dell’attività di impresa presso il soggetto che da esse ha tratto beneficio. Conformemente a tali principi, in questi mesi, il Tar del Veneto ha confermato la loro applicazione in relazione alla grave contaminazione da Pfas nelle province di Vicenza, Padova e Verona, con una sentenza che ha ribadito vari punti che a volte erano stati oggetto di contestazioni. Per il TAR anche il colosso Giapponese Mitsubishi, che nel 1988 aveva costituito la Miteni, detenendone negli anni fra il 49 e il 90% del capitale sociale, dovrà farsi carico dei costi di bonifica per i veleni sparsi attorno all’ex Miteni di Trissino.
Il tribunale amministrativo ha emesso il verdetto secondo il quale, sulla base degli accertamenti effettuati, le istituzioni hanno ritenuto responsabili dell’inquinamento tutte le società che si sono susseguite nel controllo dello stabilimento vicentino. La necessità che tale allocazione sia effettivamente perseguita (anche per la tutela della corretta competizione tra imprese) ha fatto sì che la giurisprudenza accogliesse, nella materia ambientale, la concezione sostanzialistica di impresa, elaborata nel settore del diritto della concorrenza dalla giurisprudenza europea. “La nozione sostanzialistica di impresa determina che le responsabilità ambientali debbano essere allocate in capo ai soggetti che, nel corso degli anni, hanno tratto un utile dalle attività inquinanti, vuoi tramite la distribuzione di dividendi, vuoi, come accade più spesso, grazie al risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali” (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301). È poi unanimemente condiviso l’indirizzo secondo cui “l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti, accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati, si basa sul criterio del ‘più probabile che non’, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10964, che richiama Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021 n.172).
Inoltre, per il principio di precauzione, a cui è necessario riferirsi ogni volta sia ragionevolmente ipotizzabile un rischio non tollerabile per la salute, la sicurezza e l’ambiente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 763), nei casi in cui sia in atto un inquinamento delle matrici ambientali da parte di sostanze di cui è nota la probabile pericolosità per l’ambiente e la salute umana, è configurabile l’obbligo di comunicare immediatamente alle Autorità l’esistenza di una potenziale contaminazione anche quando si tratti di elementi per i quali non sono ancora stati normativamente fissati dei valori soglia. In questo senso depone l’art. 5, comma 1, lett. i ter), del D.lgs. n. 152 del 2006, che definisce come inquinamento, senza richiamare dei valori soglia, “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”, e l’art. 240, comma 1, lett. p), del D.lgs. n. 152 del 2006, che definisce come bonifica “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento”.
Nello specifico, è stato osservato che: “deve ribadirsi che l’articolo 242, comma 1, del codice dell’ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle ‘contaminazioni storiche’, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di ‘aggravamento della situazione’ sia ancora attuale.”
Non secondarie le azioni di prevenzione e di riparazione, infatti si prevede che:
- Se c’è un’imminente minaccia che si verifichi un danno, l’azienda deve adottare, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.
- Se il danno si è già verificato, l’azienda deve informare il più presto possibile le autorità e adottare azioni per gestire la situazione, allo scopo di prevenire ulteriori danni ambientali e minacce per la salute umana, e intraprendere le adeguate azioni di riparazione.
L’azienda deve pagare per le azioni di prevenzione e di riparazione, ad eccezione di alcune situazioni, ad esempio se il danno è stato causato da un terzo, nonostante le opportune misure di sicurezza, o è derivato dell’osservanza di un’istruzione obbligatoria.
In sintesi, il principio “chi inquina paga”, introdotto in ambito comunitario dalla Direttiva 35/2004, impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento all’ambiente di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione. In altri termini, il soggetto che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi. Ciò costituisce una attuazione dei principi costituzionali di tutela e della logica del risarcimento del danno.