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Diritti umani

Nuova sentenza per il riconoscimento del figlio nato dalla procreazione medicalmente assistita

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Circa il 4,2% delle nascite in Italia avviene grazie alla fecondazione assistita.

di Avv. Giuliana Scrocca

In Italia, la procreazione medicalmente assistita (PMA) è regolamentata dalla legge 40/2004, che stabilisce i criteri di accesso e le tecniche consentite. Le coppie maggiorenni anche di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile e che siano certificate da un medico come sterili o infertili possono accedere alla PMA. La legge non stabilisce un limite di età massimo esplicito, ma fa riferimento alla “età potenzialmente fertile” della donna. In Italia sono attivi numerosi centri di PMA, sia pubblici che privati, alcuni dei quali convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. I costi della PMA possono variare a seconda del centro e della tecnica utilizzata. A partire dal 2024, la PMA è stata inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tale inserimento della PMA nei LEA dovrebbe garantire un accesso più uniforme e sostenibile alle cure e la maggior parte delle prestazioni di PMA viene eseguita in regime ambulatoriale con un ticket unico e con ricovero riservato solo a casi specifici. In Italia circa il 4,2% delle nascite avviene grazie alla fecondazione assistita.

La recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 68 del 22 maggio 2025) ha stabilito che entrambe le madri possono ora essere riconosciute come genitori del bambino, aprendo la strada alla registrazione anagrafica del bambino con due madri. Questa decisione storica rappresenta un importante passo avanti per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e per la tutela dei diritti dei minori.

L’iscrizione all’anagrafe potrà riguardare sia la madre biologica sia la madre intenzionale.

La Corte Costituzionale dichiara cosi incostituzionale il divieto di riconoscimento di un figlio nato in Italia mediante procreazione assistita effettuata all’estero da parte di una coppia di donne. In pratica, questo significa che un figlio nato da PMA all’estero può essere registrato all’anagrafe italiana con il nome di entrambe le madri.

La madre intenzionale, anche se non biologica, ha gli stessi diritti e doveri di un genitore, come la responsabilità genitoriale e il diritto di visita.

Questa sentenza rappresenta un primo passo fondamentale per il riconoscimento dei diritti delle famiglie arcobaleno e per la tutela dei minori che ne fanno parte.

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