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E’ bufera sul decreto svuota carceri: niente carcere per gli stalker

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Camera1Due emendamenti sul nuovo decreto potrebbero abolire custodia cautelare per reati di stalking e finanziamento illecito ai partiti

 Roma, 31 luglio – Due emendamenti del nuovo decreto svuota carceri, approvati a Palazzo Madama, potrebbero far decadere la custodia cautelare per il reato di finanziamento illecito ai partiti e per lo stalking. Ed è bufera bipartisan tra le parlamentari donne :  “Il decreto è finalizzato a introdurre pene alternative al carcere per ridurre la pressione insostenibile dell’affollamento nei penitenziari – protesta un gruppo di  senatrici Pd  tra cui Anna Finocchiaro, – “È evidente che si tratta di ricorrere di più per gli imputati in attesa di giudizio agli arresti domiciliari. Ma è chiaro che si deve discernere bene tra i diversi reati e in nessun caso può essere ammissibile che uno stalker attenda il giudizio agli arresti domiciliari, perché si tratta di una contraddizione in termini ed è assolutamente prioritario allontanare l’aggressore per proteggere la vittima. Nessuno ha mai pensato di favorire un reato così odioso. È necessario correggere la norma: le nostre deputate presenteranno alla Camera emendamenti”.

“Una modifica aberrante” – ribatte Mara Carfagna – “presenterò un emendamento alla Camera affinché anche per gli stalker scatti la custodia cautelare. Le tragiche vicende di cronaca degli ultimi giorni, evidentemente non sono sufficienti per far comprendere a certi legislatori la gravità sociale del problema.”carceri

Il problema è che la nuova norma fa scattare la custodia cautelare per reati punibili con 5 anni e dunque se  il reato prevede una pena inferiore la custodia cautelare non si può applicare. È il caso del reato di stalking che come quello del finanziamento illecito dei partiti prevede una pena massima fino a 4 anni.

Tra le deputate c’è la volontà bipartisan di reintrodurre la custodia cautelare per lo stalking, reato del resto che si presta a reiterazione, uno dei tre requisiti – insieme a pericolo di fuga e inquinamento delle prove – per la carcerazione preventiva.

 

 

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