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Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: la Corte Costituzionale ridisegna l’art. 187 del Codice della strada

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Con la sentenza n. 10 del 2026 la Corte Costituzionale interviene su uno dei temi più delicati della circolazione stradale: la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e le ripercussioni penali.

di Vibiana Cesari

Con la sentenza n. 10 del 2026 la Corte costituzionale interviene su uno dei temi più delicati della circolazione stradale: la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e le ripercussioni penali.

La decisione fornisce una interpretazione dell’articolo 187 del Codice della strada, così come modificato nel 2024, e traccia un punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza stradale e i principi fondamentali del diritto penale costituzionale.

La riforma del 2024 aveva segnato una svolta netta. Il legislatore, nel tentativo di superare le difficoltà probatorie legate all’accertamento dello “stato di alterazione psico-fisica”, aveva deciso di punire chi si pone alla guida semplicemente “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti o psicotrope, senza più richiedere la dimostrazione di un’alterazione effettiva delle capacità di guida.

Proprio questa scelta aveva sollevato forti perplessità nella giurisprudenza di merito. Alcuni giudici avevano dubitato della compatibilità della norma con i principi di tassatività, offensività, uguaglianza e proporzionalità, temendo che l’art. 187 potesse finire per colpire anche condotte del tutto inoffensive, come la guida di chi aveva assunto droghe in un passato remoto, senza alcuna incidenza sulla sicurezza stradale.

Una norma troppo generica?

Il primo profilo critico riguardava la tassatività e determinatezza della fattispecie penale, garantite dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione. Secondo i rimettenti, l’espressione “dopo aver assunto” sarebbe priva di qualsiasi delimitazione temporale. Portata alle estreme conseguenze, la norma consentirebbe di punire chiunque abbia assunto sostanze stupefacenti in qualsiasi momento della propria vita e si metta alla guida anche decenni dopo.

Anche un’interpretazione più ragionevole, che colleghi l’assunzione a un momento temporalmente prossimo alla guida, lascerebbe comunque aperto un problema: quanto deve essere “prossimo” tale momento? Un’ora prima, otto ore, ventiquattro? L’assenza di parametri chiari renderebbe la norma, secondo questa prospettiva, eccessivamente generica e quindi costituzionalmente illegittima.

Il principio di offensività

Il secondo, decisivo, terreno di scontro è quello dell’offensività del reato. La riforma del 2024 sembrava segnare il passaggio da un diritto penale del fatto a una logica più vicina al cosiddetto “diritto penale d’autore”, punendo non una condotta pericolosa, ma una condizione personale del soggetto: l’essere stato, in passato, assuntore di stupefacenti.

La letteratura scientifica e la stessa giurisprudenza avevano da tempo evidenziato che la presenza di tracce di sostanze nei liquidi corporei (in particolare nelle urine) non implica necessariamente un’alterazione delle capacità di guida. In molti casi gli effetti della sostanza sono cessati da tempo, e la guida non presenta alcun rischio per la circolazione.

Punire tali condotte significherebbe sanzionare fatti inoffensivi, in contrasto con il principio di necessaria offensività desumibile dall’art. 25 Cost.

La disparità rispetto alla guida in stato di ebbrezza

Un ulteriore profilo di irragionevolezza emergeva dal confronto con la disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcool. L’art. 186 C.d.S. continua a richiedere l’accertamento di uno stato di ebbrezza, graduando le sanzioni in base al tasso alcolemico. Sarebbe dunque irragionevole – secondo i rimettenti – punire la guida dopo l’assunzione di stupefacenti, senza alcuna gradazione, prescindendo totalmente dall’alterazione, quando per l’alcool, sostanza lecita, si mantiene un rigoroso ancoraggio all’effettiva pericolosità della condotta.

Il fatto che l’uso di stupefacenti sia in generale illecito non basterebbe a giustificare tale disparità: il mero consumo pregresso è già autonomamente sanzionato sul piano amministrativo e resta, di per sé, irrilevante rispetto al pericolo per la circolazione.

La risposta della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2026, non accoglie le questioni di legittimità costituzionale, ma lo fa a una condizione fondamentale: l’art. 187 deve essere interpretato in modo restrittivo e costituzionalmente orientato.

Secondo la Consulta, il dato testuale non impone affatto una lettura irragionevole della norma. Anche nel linguaggio comune, la preposizione “dopo” presuppone un rapporto di contiguità temporale rispetto all’azione considerata. Dire “vengo a prenderti dopo cena” non significa in un momento qualsiasi successivo, ma in un tempo ragionevolmente prossimo.

Da ciò discende che non è sufficiente la mera prova di una assunzione pregressa, anche se accertata biologicamente. La responsabilità penale richiede che la guida avvenga in condizioni tali da creare concretamente un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Il nuovo thema probandum

La Corte chiarisce un passaggio centrale: non è necessario tornare al regime previgente alla riforma del 2024. Il legislatore ha legittimamente eliminato l’obbligo di dimostrare uno stato di alterazione psico-fisica effettiva, per superare le note difficoltà probatorie.

Tuttavia, ciò non significa che qualunque positività ai test sia sufficiente. Il nuovo thema probandum, cioè ciò che dovrà essere provato dall’accusa, consiste nella presenza, in un momento cronologicamente prossimo alla guida, di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi corporei, in quantità e qualità tali da essere generalmente idonee, secondo le attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle capacità di guida.

Non si richiede quindi la prova dell’alterazione concreta del singolo conducente, ma neppure si punisce una condotta astrattamente inoffensiva. Il baricentro della fattispecie si sposta sulla idoneità offensiva della condotta, valutata alla luce di parametri scientifici.

 In questo modo la Corte fissa un equilibrio delicato ma significativo. Da un lato, rafforza la tutela anticipata della sicurezza stradale, coerentemente con l’intenzione del legislatore. Dall’altro, evita che il diritto penale si trasformi in uno strumento punitivo sganciato da qualsiasi valutazione di pericolosità.

La responsabilità penale non dipende dal semplice fatto di aver assunto droghe in passato, ma dall’essersi messi alla guida con sostanze nel corpo in grado, secondo la scienza, di compromettere la sicurezza della circolazione. È il rischio concreto, e non la mera condizione personale, a fondare il disvalore penale.

Le ricadute pratiche

La sentenza n. 10 del 2026 avrà un impatto rilevante sull’attività degli organi accertatori e della magistratura. I controlli dovranno concentrarsi non solo sull’esito dei test, ma anche sulla loro attendibilità e sul significato scientifico dei valori riscontrati, in relazione alle diverse matrici biologiche.

Per la difesa, si aprono spazi importanti di contestazione, soprattutto nei casi in cui la positività derivi da tracce non più idonee a incidere sulle capacità di guida. Al tempo stesso, la pronuncia fornisce un quadro interpretativo chiaro, riducendo il rischio di applicazioni arbitrarie o meramente automatiche della norma. Molto probabilmente seguiranno indicazioni e regolamentazioni, fondate su dati di tipo tecnico-scientifico, sulle quantità esatte di sostanze che renderanno possibile stabilire quando la condotta è penalmente rilevante.

In conclusione, la Consulta salva l’art. 187 C.d.S., ma ne ridisegna profondamente l’operatività. La guida dopo l’assunzione di stupefacenti resta un reato, ma solo quando si traduce in una condotta realmente pericolosa. Una decisione che riafferma, ancora una volta, che anche nel diritto penale della sicurezza stradale la Costituzione continua a fare da bussola.

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