Diritti umani
L’uso di simboli religiosi negli uffici pubblici: una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea
La Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è l’organo massimo per il diritto europeo nell’UE, quindi, questa sentenza avrà un impatto significativo negli uffici pubblici di tutti i Paesi membri.
di Alexander Virgili
La CGUE, Corte di giustizia dell’Unione Europea, ha recentemente (il 28/11/2023) emesso una sentenza importante riguardante l’uso dei simboli religiosi negli uffici pubblici. La decisione conferma la legalità del divieto imposto ai dipendenti di indossare segni espliciti di appartenenza religiosa, come il velo islamico. Fondamentale è l’idea di preservare un ambiente di neutralità in questi contesti lavorativi. La sentenza della CGUE precisa anche che tali divieti devono essere applicati in modo non discriminatorio e ridotti al minimo necessario. È rilevante il principio che qualora si imponga una restrizione, questa dovrebbe essere uniformemente applicata a tutti i dipendenti. Con una salomonica formula, però, la Corte sottolinea che la scelta opposta, cioè quella di non limitare i segni religiosi, è altrettanto legittima, aprendo però in tal modo uno spiraglio verso altre possibili controversie.
Come in precedenti casi analoghi questa decisione è nata da una richiesta di parere presentata da un tribunale nazionale, quello belga in questo caso, Paese nel quale un’impiegata pubblica musulmana si sentiva discriminata dal divieto di indossare il velo sul luogo di lavoro. La Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è l’organo massimo per il diritto europeo nell’UE, quindi, questa sentenza avrà un impatto significativo negli uffici pubblici di tutti i Paesi membri. Va notato che la CGUE ha precedentemente espresso posizioni simili per il settore privato. Tale sentenza della CGUE stabilisce perciò linee guida importanti per la gestione dei simboli religiosi negli ambienti lavorativi pubblici, bilanciando il principio di neutralità con la garanzia di non discriminazione. Secondo la Corte, gli uffici pubblici hanno un legittimo interesse alla creazione di un ambiente “neutrale” al loro interno ma, sottolinea la Corte, questo genere di divieti devono essere ridotti “al minimo necessario” e non possono essere discriminatori: è possibile vietare il velo islamico solo, e solo se, sono vietati tutti i simboli religiosi. Si tratta di processi e sentenze costruiti intorno a due poli che si cerca di bilanciare: da un lato la volontà di salvaguardare e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali evitando propaganda religiosa indiretta e, dall’altro, l’esigenza di garantire il rispetto delle identità nazionali, culturali e delle tradizioni di ciascun Paese e cittadino.
In relazione a ciò va detto che in particolare -ma non solo- le comunità islamiche presenti nei vari Paesi europei sembrano soffrire di una percezione distorta che li fa immaginare sempre emarginati e perseguitati e paiono voler usare i propri simboli e abbigliamento principalmente per rinforzare e affermare la propria identità. Forse non sempre hanno colto, o non accettano, il fatto che in Europa girare con vistosi simboli etnico-religiosi se da un lato è in generale consentito, dall’altro risulta sgradito perché appare una forzatura, una forma di propaganda “gridata” che, specialmente negli uffici pubblici, dovrebbe essere evitata proprio per garantire pari trattamento per tutti i cittadini. Tale questione ha diviso l’Europa ed i singoli Paesi per anni, con fazioni quasi di tipo calcistico, pro o contro tali scelte.
D’altro canto, che si tratti di manifestazione religiosa e non solo di scelta di un abbigliamento più tradizionale è dimostrato proprio dal fatto che nel caso in questione, così come in vari altri casi precedenti pure in Germania, le ricorrenti hanno sempre contestato di essere state “discriminate per motivi religiosi”. Analoghi casi forse ci saranno in Francia dove, sempre per irrefrenabile esigenza identitaria alquanto esibizionistica, un numero crescente di ragazze indossa l’abaya, la tunica tradizionale di molti Paesi islamici. Il Ministro francese del settore ha affermato però che: “La laicità è una libertà, non una costrizione. Non si dovrebbe essere in grado di determinare la religione di un alunno quando si entra in una classe”, principio che risulta condivisibile se non si deve, o vuole, necessariamente etichettare gli studenti in base all’etnia, alla religione o al genere. Principio analogo per gli uffici pubblici, dove appare superfluo o negativo che l’interlocutore che rappresenta l’ente o lo Stato sottolinei in modo evidente la propria appartenenza religiosa.