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Diritti umani

La giustizia riparativa in campo minorile

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La giustizia riparativa ha  particolare importanza sociale e educativa proprio in relazione ai minorenni, consentendo un loro coinvolgimento attivo e alimentando una prospettiva relazionale, fondata sul confronto/dialogo tra autore di reato e vittima.

di Antonio Virgili – vice presidente Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo

La giustizia riparativa in ambito minorile beneficia oramai di un’esperienza cumulatasi nel corso degli anni, a partire dal 1995, attraverso sperimentazioni realizzatesi grazie all’operato dei servizi minorili dell’amministrazione, di una magistratura minorile attenta, di alcuni servizi pubblici e privati presenti sul territorio. In particolare, il settore minorile ha ricevuto notevole impulso a seguito di quanto disposto dall’Ufficio Centrale per la Giustizia minorile con le “Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione giudiziaria penale e di riconciliazione tra vittima e autore di reato. Avvio di attività sperimentali”, del 1996. La giustizia riparativa ha infatti particolare importanza sociale e educativa proprio in relazione ai minorenni, consentendo un loro coinvolgimento attivo e alimentando una prospettiva relazionale, fondata sul confronto/dialogo tra autore di reato e vittima. Per “giustizia riparativa” si intende ogni programma che consente alla vittima del reato e al responsabile dello stesso di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. Si configura in ciò una prospettiva sociologica e antropologica strategica poiché la commissione di un reato è intesa non tanto, o non solo, come violazione di un precetto, quanto piuttosto come rottura di un equilibrio sociale tra individui e tra individuo e comunità. Con ciò avviando una procedura che dovrebbe generare un’opportunità di crescita personale, attraverso una migliore percezione delle conseguenze del reato e forse agevolando il reinserimento nel tessuto sociale.  Tale impostazione ha, di recente, ricevuto un avallo normativo con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.121/18 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) che, nella parte dedicata alla enunciazione dei principi generali, stabilisce che: “l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato” (art.1), assegnando a tale strumento una importanza non secondaria nel processo rieducativo. La tutela delle vittime di reato nel sistema della giustizia minorile trova una sua parziale regolamentazione, nel segmento relativo ai minori vittime di violenza sessuale, nella previsione di cui all’art. 609 decies comma 4 c.p. (introdotto dall’art. 11 L. n.66/96) in base al quale “in ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali”. Tale disposizione dovrebbe favorire attività di raccordo e coordinamento tra magistratura, servizi minorili e istituzioni territoriali per una presa in carico integrata della persona minorenne vittima e della sua famiglia.   In relazione alla applicabilità della giustizia riparativa nei casi di reati penali di violenza contro la persona, in particolare per reati sessuali, si sta sviluppando una riflessione sulla opportunità e sulle modalità di tali interventi. Poiché è chiaro che la “riparazione” pone consistenti problemi e difficoltà.

Negli Stati Uniti, delle applicazioni al settore penale sono state realizzate pure in ambito minorile, ma in pochi Stati.  In questi casi delicati si tratta di dover attentamente valutare i rischi di vittimizzazione secondaria, le sequele connesse al trauma (DSPT), e le specifiche caratteristiche del minorenne, o dei minorenni quando si tratti di violenza commessa tra minorenni, quando cioè sia la vittima che l’autore sono di età particolarmente giovane. Secondo i dati italiani ufficiali (USSM) va notato che, rispetto alle modalità con le quali i minori esplicano il reato di violenza sessuale, il 51% dei soggetti compie il reato in gruppo e in quasi lo 80% dei casi non è presente un adulto. Nel 70% dei casi la vittima conosce l’autore del reato, nel 48% la vittima è un’adolescente e nel 20% è preadolescente. Il reato, quindi, viene commesso prevalentemente nel gruppo dei pari e nell’ambito del contesto di appartenenza, da soggetti che agiscono nei confronti di una persona loro coetanea, senza il condizionamento di adulti.  Rispetto all’età, i minorenni autori di reato risultano avere nel 47% dei casi dai 14-15 anni e nel 52% dei casi 16-17. La netta maggioranza delle vittime è femminile ma cresce la quota maschile. In alcuni Paesi il tema lo si sta affrontando pure nel contesto della violenza detta di genere, sebbene tale approccio risulti riduttivo e parziale, escludendo, già nella classificazione, le violenze tra minori dello stesso genere e situazioni di genere fluido.

In tale contesto, la Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/22), per altro valutata molto negativamente dall’Associazione dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, è intervenuta sull’applicabilità dell’istituto della “messa alla prova”: da un lato, ampliando il novero dei reati che ne consentono l’accesso e che si prestano all’avvio di percorsi di risocializzazione e riparazione; dall’altro, prevedendo la possibilità di proporne l’applicazione anche per il PM. L’istanza di accesso alla misura premiale, perciò, può essere formulata in udienza oppure nel corso delle indagini preliminari. Al termine del periodo di sospensione prestabilito, il giudice fisserà una nuova udienza in cui, valutando il comportamento del minorenne e l’evoluzione della sua personalità, qualora vi sia esito positivo emetterà una sentenza di estinzione del reato; al contrario, una valutazione negativa, comporterà la prosecuzione del procedimento. Con la Riforma Cartabia, il legislatore amplia il comma 2 dell’art.28 (D.P.R. 488/88), prevedendo la possibilità che il giudice formuli l’invito nei confronti del minore a partecipare ad un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni. Agli artt. 42-67 la Riforma Cartabia introduce la disciplina della giustizia riparativa, da intendersi come: «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42). Vengono perciò definiti:

  • i principi che regolano la giustizia riparativa, tra i quali c’è la partecipazione attiva e volontaria; l’equa considerazione dell’interesse della vittima e dell’autore dell’offesa; il coinvolgimento della comunità; la riservatezza; la ragionevolezza e la proporzionalità dell’esito riparativo; l’indipendenza e l’equiprossimità del mediatore; la garanzia del tempo necessario (art. 43).
  • gli obiettivi, ovvero il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità (art. 43).
  • le garanzie, in quanto la vittima e l’autore del reato hanno diritto all’informazione (art. 47) circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; inoltre, il consenso alla partecipazione deve essere personale, libero, consapevole, informato, e nel rispetto dei principi della disciplina della giustizia riparativa, nel procedimento penale minorile, (art. 84) recita: «In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa».

Inoltre precisa, all’art. 44, che i programmi sono accessibili senza preclusioni relative alla fattispecie di reato o alla sua gravità e l’accesso è possibile in ogni stato e grado del procedimento penale, nonché nella fase esecutiva della pena o anche dopo l’esecuzione della stessa, così come all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta estinzione del reato. Altra novità è che, la partecipazione ad un programma di giustizia riparativa, rappresenta un elemento facente parte del progetto trattamentale, da allegare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.). A tal proposito, l’art. 84 della Riforma del 2022 definisce che «il giudice, ai fini dell’adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo. […]»; pertanto, la partecipazione ad un programma di giustizia riparativa rappresenta un elemento di valutazione a vantaggio del reo minorenne.

La Riforma Cartabia è intervenuta pure in merito all’art.1 del d.lgs. 121/18, che definisce le misure penali di comunità, introducendo modifiche della disciplina dell’esecuzione penale per i minorenni e per i giovani adulti all’interno degli Istituti penali per minorenni (IPM). In particolare, oltre ai principi generali secondo cui la pena deve tendere alla responsabilizzazione, all’educazione, allo sviluppo psico-fisico del minorenne ed a prevenire la commissione di ulteriori reati, il legislatore sostiene che essa deve favorire anche percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato (art. 84).  Come si evince dalla normativa esaminata, il sistema di giustizia minorile italiano prevede che il carcere sia l’estrema ratio; infatti, i processi penali a carico di minori si concludono per lo più con provvedimenti di messa alla prova, piuttosto che con sentenze di condanna e conseguente detenzione. Si considera che nello sviluppare il programma di intervento rieducativo, i professionisti siano chiamati ad individuare i bisogni criminogenici sottostanti il comportamento deviante. Vale a dire che, l’intervento va focalizzato sui fattori che hanno portato il minore a delinquere per consentire di ridurre la probabilità che vi sarà persistenza del comportamento antisociale al termine del periodo di messa alla prova, confidando si sia attivata nel minore una dinamica per un reale cambiamento.   In ciò si possono però ravvisare alcuni possibili elementi di debolezza dell’impostazione: 1) quando si ritiene che la eventualmente acquisita consapevolezza psicologica prevalga nettamente sulle componenti criminogeniche sociali e di contesto; 2) per la particolare difficoltà di azione con minorenni in età adolescenziale, quindi estremamente esposti, colpiti da violenza sessuale;  3) nel porre le basi per una azione forse troppo orientata in senso psicologico (già prevalente nelle CTU e nelle CTP), creando un ristretto circuito di analisi e interpretativo, autoreferenziale, con i rischi relativi a ciò (in proposito si ricordi anche il “Trattamento psicologico” introdotto dall’art.7 della legge 172/2012 di ratifica della Convezione di Lanzarote);  4) non ultimo, la evidente difficoltà di tradurre il principio generale in azioni, atti e misure che possano “riparare” la violenza personale subita, affidandone il coordinamento ad un mediatore.

Nei programmi di intervento, secondo le ricerche internazionali, si dovrebbero individuare i processi protettivi e di resilienza, formulando strategie che intervengano simultaneamente su diversi obiettivi, focalizzando l’attenzione non solo sull’individuo e sulle sue risorse personali, ma anche sulla famiglia, la scuola e la comunità, ponendo maggiore attenzione alle vittime e incentrando meno le azioni sui colpevoli. Se il fine del percorso è comprendere la gravità dell’atto e stimolare l’acquisizione di valori di vita diversi da parte di chi agisce violenza, a meno di presumere la totale certezza delle diagnosi psicologiche e delle previsioni sui comportamenti futuri, i fattori di protezione e reintegrazione dovrebbero riguardare anche le vittime, nelle dimensioni individuali psicologiche ma anche sociali e culturali. Ovvero, se il processo di messa alla prova non dovrebbe interferire sulla continuità educativa, ma dovrebbe tendere alla responsabilizzazione del minore e alla riduzione dell’impatto costrittivo e afflittivo, ciò dovrebbe valere anche per chi ha subito violenza.

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