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Dal “Caso Faragò” all’era dell’AI: riflessioni dell’Avv. Marco Grande, penalista e docente

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Intervista all’Avv. Marco Grande penalista, docente universitario e primo Avvocato Specialista del Foro di Catanzaro

di Laura Marà

In un contesto professionale in continua evoluzione, in cui l’Avvocatura si confronta con trasformazioni normative, tecnologiche e culturali, l’Avv. Marco Grande, penalista, docente universitario e primo Avvocato Specialista del Foro di Catanzaro, offre una riflessione articolata su alcune delle questioni oggi più rilevanti. Dal riferimento storico al “Caso Faragò” alle criticità legate al mancato pagamento dei compensi, fino ai temi dell’intelligenza artificiale, della tutela dei soggetti vulnerabili e della formazione specialistica, l’intervista restituisce un quadro ampio delle sfide che attendono la professione legale.

Il “Caso Faragò” è una grande vittoria di principio e garantismo. Eppure, la storia vuole che, dopo l’assoluzione, Cecilia Faragò si rifiutò di pagare il suo difensore, l’Avvocato Raffaelli. Partendo da questo precedente storico, come valuta il ricorrente problema del mancato pagamento dei compensi nel mondo legale di oggi? Ritiene che questo aspetto possa minare il lavoro dell’avvocato che si spende con dedizione, e quali strumenti etici o legali potrebbero rafforzare la tutela del professionista?

«Le vicende di Cecilia Faragò sembrano i capitoli di un vero e proprio romanzo storico di fine Settecento, pur essendo basate su ricerche scientifiche e reperti attendibili. La dipartita del marito, una cospicua eredità che ella avrebbe dovuto ricevere, intrighi, venalità, dicerie, accuse infondate e un vero e proprio abuso del processo penale ad opera di ecclesiastici, strumentale ad eliminare una “donna scomoda”. È questo il contesto in cui ha operato il giovane Avvocato penalista catanzarese – Giuseppe Raffaelli, che ha ottenuto l’assoluzione anche in secondo grado, dalla Gran Corte della Vicaria di Napoli (il primo grado si era celebrato presso la Regia Udienza Provinciale di Catanzaro) per Cecilia Faragò. Dopo di allora nel Regno delle Due Sicilie non vennero più celebrati processi per stregoneria. Il caso segna quindi un vero e proprio “passaggio a Nord Ovest” nella storia del Diritto e del Processo penale moderno. C’è anche un lato “meno edificante” della vicenda, cioè il fatto che decise di non retribuire Raffaelli, nonostante la sua egregia attività difensiva (per inciso, Raffaelli stesso desistette dall’azione per il recupero dei compensi). Il problema, in effetti, si proietta anche nella quotidianità dei rapporti tra difensori e assistiti, ora come allora questo comportamento crea -inevitabilmente – un vulnus alla professione, sia sotto un profilo morale che pratico. Credo che la questione appoggi le proprie basi su fattori culturali: spesso si vede il difensore come un professionista dal linguaggio criptico che chiede lauti compensi (che devono essere corrisposti indipendentemente dal risultato), senza comprendere quanto possa essere necessaria la sua attività. Non è infrequente che un Avvocato risolva problemi riguardanti la libertà personale o gli aspetti patrimoniali che l’assistito nemmeno sa di avere. Ho comunque molto apprezzato la recente proposta de iure condendo di inserire la figura dell’Avvocato in Costituzione, con la speranza che divenga riforma costituzionale. Del resto, tutti hanno bisogno di un difensore, almeno una volta nella vita: l’Avvocato svolge un servizio di pubblica necessità, come sancisce il codice penale (art. 359). Una possibile soluzione sarebbe quindi quella di puntare su di una maggiore valorizzazione del ruolo del difensore, facendo comprendere meglio la sua importanza alla collettività. Un ruolo centrale, in argomento, potrebbe essere rivestito proprio dagli Organi di stampa. Molto, se non tutto, dipende dalla cultura di un Paese e dalla onestà intellettuale degli operatori dell’informazione

Qual è la maggiore sfida etica che l’Avvocatura dovrà affrontare nei prossimi dieci anni, considerando l’evoluzione tecnologica (come l’AI) e i profondi cambiamenti sociali?

«L’impiego dell’intelligenza artificiale, ormai così frequente anche in ambito giuridico, impone una presa di coscienza e, comunque, una seria presa di posizione dei difensori su questo specifico profilo. A parer mio, l’impiego dell’intelligenza artificiale sarebbe da utilizzare con grandissima cautela nell’ambito delle ricerche giurisprudenziali, della redazione di pareri, nell’inquadramento di un qualsiasi caso di specie, potendo semmai costituire un qualche spunto iniziale per successive ricerche “non robotiche” più approfondite. Con maggior precisione, l’intelligenza artificiale non deve e non può in nessun caso sostituire o sovrapporsi al parere umano dell’Avvocato. Perché questo è frutto di studio, di esperienza e una di quotidianità giudiziaria che una macchina non potrà mai conoscere. Ed è per tali ragioni che vedo con molta perplessità l’impiego tout court dell’intelligenza artificiale all’interno della funzione difensiva. È una spersonalizzazione dell’attività forense

Essendo il primo Avvocato Specialista del Foro di Catanzaro, quale lacuna formativa o operativa sentiva di dover colmare con questa qualifica e in che modo ha cambiato il suo approccio professionale con il Diritto e la Procedura penale?

«Il titolo, che mi onoro di ricoprire, riconosciutomi dal Consiglio Nazionale Forense, cioè dall’istituzione apicale del Sistema Ordinistico nel quale è regolamentata l’Avvocatura italiana, ha certificato la mia specializzazione nel settore del Diritto penale. È stato un percorso lungo e molto tortuoso ove ho cercato di unire le conoscenze accademiche all’applicazione pratica del Diritto. È ormai tangibile la tendenza nel panorama forense ad abbandonare la figura dell’avvocato c.d. “generico”, indirizzando i professionisti ad intraprendere dei percorsi che li facciano orientare verso determinati settori di afferenza e che garantiscano quindi una loro preparazione specifica e settoriale. Il titolo è stato conseguito dopo accurata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e curriculari, su proposta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro. La specializzazione è stata ottenuta grazie alla contestuale attività in ambito universitario. Cionondimeno, mi sento un “eterno studente” che, indipendentemente dai titoli conseguiti, può e deve sempre migliorare, grazie ad un continuo percorso di studio e aggiornamento individuale

La sua tesi di dottorato si concentra sulla “Tutela dei soggetti deboli nel processo penale”: chi definisce oggi come “soggetto debole” nel processo penale e in che modo l’attuale sistema legale è ancora carente nella loro protezione?

«Occupandomi di soggetti c.d. “vulnerabili” coinvolti nel processo penale, per i quali sono predisposte forme di tutela da parte dell’ordinamento, ho compreso che la tutela stessa può, in genere, riguardarli quale che sia la veste, o il ruolo, da essi specificamente assunto nel processo: siano, cioè, essi, persone offese, indagati, imputati, condannati, testimoni e/o altro. Ovvero, di contro, la predetta tutela può risultare invece delimitata ad un’unica veste o ad un unico ruolo processuale da detti soggetti specificamente assunto (ad esempio, quello di persona offesa). Semplificando al massimo, i soggetti del processo penale possono essere vulnerabili per motivi di salute, per età, per il fatto di non poter comprendere la lingua del procedimento, oppure (nel caso delle persone offese da alcuni reati) per aver subito le conseguenze di gravissime fattispecie di reato. Uno dei profili scientifici maggiormente interessanti, anche alla luce di studi comparatistici, riguarda il rafforzamento della posizione processuale della persona offesa dal reato, specie se vulnerabile, che nel nostro sistema – nonostante diverse riforme – assume ancora un ruolo marginale, in tutto dipendente dal PM, e che meriterebbe una maggiore autonomia processuale ma ciò presupporrebbe un restiling, per niente agevole, di tutta la normativa processualpenalistica italiana: è una questione molto complessa di politica del diritto che meriterebbe adeguato approfondimento.»

Qual è il caso o l’esperienza (professionale o personale) che ha cambiato radicalmente la sua percezione del concetto di giustizia o ingiustizia?

«Uno dei casi pratici in cui ho potuto approfondire le tematiche sottese al rispetto delle istanze garantistiche per la persona sottoposta alle indagini e quindi, chiaramente, anche per l’imputato è stato quello di un mio assistito condannato a sua insaputa dal Tribunale di Padova. Tra le garanzie riconosciute all’imputato di fondamentale importanza è quella della partecipazione effettiva e consapevole nel processo penale. Il mio assistito, incolpevolmente, disconosceva la celebrazione del processo a suo carico: era considerato irreperibile ma in realtà era detenuto all’estero (in Croazia). Il giudizio si concluse con una sentenza di condanna, divenuta poi definitiva (il c.d. “giudicato”). Il processo, si è celebrato in sua incolpevole assenza, senza che questi abbia potuto apprestare una difesa effettiva. Il principio di legalità processuale non può consentire che un soggetto subisca una condanna definitiva derivata da un procedimento “ingiusto”, che è tale perché non è conosciuto dall’interessato. Né può essere considerata bastevole, per molteplici ragioni, la presenza del difensore d’ufficio in quel procedimento, con cui l’interessato non si era mai relazionato. Il rimedio a carattere eccezionale impiegato in quel caso è stato quello di esperire un mezzo straordinario di impugnazione: si tratta della «rescissione del giudicato». Il procedimento per la rescissione si svolge dinanzi la Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In concreto, la Corte viene chiamata a pronunciarsi sulla revoca di una sentenza definitiva. Se accoglie la domanda trasmette gli atti al giudice che ha emanato il provvedimento (oggetto di revoca). Il processo, quindi, dovrà ricominciare fin dal punto di partenza. Il provvedimento ottenuto dalla Corte di Appello di Venezia per il mio assistito ha ritenuto fondata la domanda del condannato e, facendo proprie tutte le argomentazioni della difesa, ha disposto la rescissione del giudicato, revocando la sentenza impugnata e rinviando gli atti al giudice di primo grado (come detto: il Tribunale di Padova). Si è trattato di uno dei primi casi in Italia e, comunque, del primo caso certificato presso la Corte d’Appello di Venezia. Mi verrebbe allora da dire, pure indipendentemente da questo bel risultato – coinvolgente lo studio della Procedura penale con la sua concreta applicazione – che se si considera l’approfondimento culturale una vera fonte di ricchezza, forse, in ogni caso e al di là degli obiettivi professionali: chi studia, vince. Sempre

Se dovesse lasciare un messaggio ai giovani avvocati che vogliono specializzarsi nel Diritto Penale, quale sarebbe la singola qualità umana, più che tecnica, che dovrebbero coltivare per eccellere?

«Consiglierei loro di partire dai “classici” del Diritto e della Procedura penale, leggere i volumi che hanno fatto la storia delle Scienze penalistiche moderne e contemporanee: apprezzare gli scritti di Beccaria, Raffaelli, Nicolini, Manzini, Mantovani, Cordero. Cercare per quanto possibile di sfuggire dalla figura del “difensore praticone”, sposando le materie penalistiche a 360 gradi, grazie ad una salda preparazione teorica, per poi trasfonderla in quella pratica. Avere sempre in mente che ogni difensore, che sceglie la via non agevole dello studio, dell’approfondimento e dell’aggiornamento continuo, operando nella quotidianità, può sia migliorare come professionista, sia contribuire a rendere una immagine ancor più prestigiosa della funzione difensiva che sta esercitando.»

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