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Cassazione, fidanzato geloso non può ‘perquisire’ cellulare della partner

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La sentenza numero 11467/2015 dello scorso 19 marzo la Cassazione stabilisce che commette il delitto di rapina colui che si appropria con forza del cellulare della propria compagna per perquisirne i messaggi alla ricerca di eventuali conversazioni compromettenti

 

cellulareRoma, 27 marzoProtagonista della vicenda finita in terzo grado, P.C. , 24enne di Barletta che, per dimostrare i presunti tradimenti della sua ex, era entrato in casa di questa e, strattonandola, le aveva rubato il cellulare alla ricerca di sms compromettenti. Dopo che in fase cautelare il Tribunale del Riesame aveva escluso la sussistenza dell’ipotesi di rapina per mancanza dell’elemento del perseguimento di un ingiusto profitto (morale), i giudici del Palazzaccio hanno invece ritenuto di dover senz’altro ascrivere la condotta del giovane al delitto di cui all’art. 628 c.p., condannandolo a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Secondo la Cassazione violare la riservatezza sui contenuti di un cellulare va ad incidere sulla libertà del proprietario e determina un ingiusto profitto anche se solo di tipo “morale”. Nella sentenza, la numero 11467/2015, la Cassazione fa notare che “l’instaurazione di una relazione sentimentale fra due persone appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all’autodeterminazione fondato sull’articolo 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (e della donna) senza che sia rispettata la sua libertà di autodeterminazione”. Inutile il tentativo dell’imputato di sminuire l’accaduto. Nelle sua difesa aveva tentato di scagionarsi affermando che la sua azione non era ingiusta ma era motivata dalla volontà di dimostrare al padre della sua ex i tradimenti perpetrati dalla figlia.

 

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